Un'agenzia immobiliare ha chiesto la provvigione del mediatore a dei proprietari per la vendita di un immobile, avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, ma con un acquirente inizialmente contattato dall'agenzia. I giudici di merito hanno negato la provvigione, ritenendo insufficiente la prova dell'attività concreta dell'agenzia nel portare a termine l'affare, concluso poi tramite un'altra agenzia. La Cassazione ha confermato il diniego della provvigione. Ha invece accolto il ricorso dell'agenzia sulla questione delle spese legali, stabilendo che un giudice d'appello non può condannare una parte parzialmente vittoriosa a pagare le spese legali dell'avversario, a meno che non ci sia stato un appello specifico su tale punto.
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