Un'agenzia immobiliare ha richiesto il pagamento della provvigione a un promissario acquirente dopo la firma di una proposta d'acquisto. Tale proposta era però subordinata all'ottenimento di un mutuo bancario, che non è stato concesso. L'agenzia sosteneva che il diritto alla provvigione fosse comunque maturato e che il mancato ottenimento del mutuo fosse imputabile all'acquirente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agenzia, confermando che il diritto alla provvigione non sorge se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva e questa non si verifica. Inoltre, la mancata concessione del mutuo non era imputabile all'acquirente, che si era attivato diligentemente, ma a comportamenti ostruzionistici del venditore. Di conseguenza, senza l'avveramento della condizione, l'affare non può dirsi concluso.
Continua »