La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16629/2025, ha stabilito che in caso di revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento di obblighi (come i lavori di pubblica utilità), la prescrizione della pena inizia a decorrere non dal momento dell'inadempimento, ma dalla data in cui il provvedimento di revoca diventa definitivo. La Corte ha chiarito che tale provvedimento ha natura costitutiva, in quanto richiede una valutazione del giudice, a differenza della revoca per la commissione di un nuovo reato, che ha natura meramente dichiarativa.
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