La Corte di Cassazione ha chiarito che l'acquisizione prova video, come un filmato su DVD, costituisce una prova documentale. Questo significa che il video, già esistente prima del processo, non richiede un'attività di formazione della prova in contraddittorio. I ricorrenti, condannati per lesione personale aggravata, avevano contestato la validità di tale prova. La Suprema Corte ha dichiarato i loro ricorsi inammissibili, ribadendo che la visione del DVD da parte del giudice è una semplice modalità di percezione di un elemento già acquisito, non un'attività che necessita della presenza delle parti per la sua creazione. I ricorrenti hanno dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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