Un imprenditore, accusato di bancarotta fraudolenta tramite una complessa frode fiscale, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare sostenendo l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp, equiparati a intercettazioni illegali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiave: i messaggi WhatsApp e gli SMS memorizzati su un telefono costituiscono prova documentale (art. 234 c.p.p.), non intercettazioni. Pertanto, la loro acquisizione è legittima tramite semplice riproduzione, senza necessità di seguire le rigide procedure previste per le captazioni di comunicazioni.
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