La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da due soggetti condannati per bancarotta fraudolenta per distrazione. Il primo ricorrente, amministratore di diritto della società fallita, ha lamentato la mancata comunicazione della celebrazione dell'udienza di discussione orale richiesta dal coimputato. Il secondo ricorrente, ritenuto gestore di fatto ed extraneus, ha censurato la ricostruzione probatoria e l'omessa valutazione di un provvedimento cautelare civile favorevole. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del gestore di fatto perché mirato a una rivalutazione del merito istruttorio. Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'amministratore formale: l'omesso avviso della discussione in presenza ha integrato una nullità per violazione del diritto di difesa. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna pecuniaria per l'amministratore di fatto e disposto un nuovo giudizio d'appello per l'amministratore formale.
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