La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che contestava la mancata motivazione del proscioglimento d'ufficio dopo un **concordato in appello**. Secondo i giudici, l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia ai motivi di gravame, limitando la cognizione del giudice ai soli punti oggetto dell'intesa. Non sussiste, dunque, un obbligo di motivazione specifica sull'assenza di cause di assoluzione ex art. 129 c.p.p., a meno che non emergano illegalità della sanzione o vizi nella formazione della volontà delle parti.
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