La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP. Il ricorrente contestava la mancata verifica, da parte del giudice, dell'insussistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha chiarito che, in seguito alle riforme legislative, l'impugnabilità della sentenza di **patteggiamento** è limitata a casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la generica doglianza sulla mancata verifica del proscioglimento.
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