Tre soggetti, accusati di furto aggravato, concordavano con il Tribunale l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Successivamente, proponevano ricorso lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento e l'errata determinazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento e ricorso per cassazione, la legge limita rigorosamente i motivi di impugnazione. Non è possibile contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento, né la misura della pena, a meno che non si tratti di una sanzione del tutto illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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