L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP, lamentando il mancato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo i rigidi limiti al ricorso nel patteggiamento introdotti dalla legge. Secondo l'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso contro la pena concordata è ammesso solo per motivi specifici, tra cui l'errore sulla qualificazione del fatto o l'illegalità della pena. La contestazione sul mancato proscioglimento non rientra in queste ipotesi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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