La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., contestava la mancata pronuncia di proscioglimento nel merito. La Suprema Corte ha ribadito che il concordato in appello produce un effetto preclusivo totale sui motivi rinunciati, limitando la cognizione del giudice di secondo grado. Di conseguenza, non sussiste l'obbligo per il giudice di motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. qualora l'imputato vi abbia rinunciato per accedere al beneficio sanzionatorio.
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