La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 47944/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato lamentava la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni per un'assoluzione. La Corte ha ribadito che, in base all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., tale motivo di doglianza non è consentito, rendendo il ricorso patteggiamento inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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