La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30181/2023, ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero contro la proroga del suo trattenimento. La Corte ha stabilito che, nel giudizio di convalida, l'onere di produrre documenti relativi a un precedente e distinto procedimento di espulsione, al fine di dimostrarne la presunta illegittimità, spetta alla difesa dello straniero e non alla Questura o al giudice. La decisione si basa sul principio che il controllo del giudice è 'ex actis', ovvero basato sugli atti del procedimento in corso, e la Questura è tenuta a depositare solo questi ultimi.
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