Un inquilino di un immobile di proprietà di un ente previdenziale pubblico pretendeva di acquistare l'appartamento a prezzo scontato, sostenendo di aver esercitato un diritto di opzione automatico compilando un questionario conoscitivo. L'ente ha invece negato la vendita alle condizioni richieste, qualificando l'immobile come bene di pregio e proponendo il prezzo di mercato senza sconti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'inquilino, stabilendo che la legge non attribuisce un'opzione automatica di acquisto. Al contrario, sussiste solo un diritto di prelazione dell'inquilino, esercitabile esclusivamente se e quando l'ente decida formalmente di vendere l'immobile tramite una specifica proposta di alienazione. Inoltre, per gli immobili di pregio non si applicano i prezzi calmierati del 2001 né gli sconti del 30%.
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