L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a una società alcuni avvisi di accertamento fiscale senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica in sede. Il Fisco sosteneva che tale termine di attesa non valesse per i verbali meramente istruttori, redatti per la sola acquisizione di documenti senza rilievi sanzionatori immediati. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell'Erario, confermando l'annullamento integrale delle pretese impositive. I giudici hanno chiarito che la garanzia del termine di sessanta giorni decorre da qualsiasi verbale di chiusura delle operazioni, a prescindere dal suo contenuto o dalla denominazione formale, per consentire al contribuente di presentare osservazioni a propria difesa prima dell'atto impositivo.
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