Una società produttrice di energia rinnovabile impugna avvisi di pagamento per accise, sostenendo di avere diritto a un'esenzione per autoconsumo. L'Agenzia delle Dogane contesta tale diritto. Durante il processo in Cassazione, la società, a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, decide per la rinuncia al ricorso tributario. La Corte Suprema, prendendo atto della perdita di interesse a proseguire la causa, dichiara il ricorso inammissibile. Le spese legali vengono compensate tra le parti, considerando le circostanze sopravvenute che hanno portato alla rinuncia.
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