Un avvocato avvia un'azione esecutiva per conto di una società cancellata dal registro delle imprese molti anni prima. La Corte di Cassazione stabilisce che il principio di ultrattività del mandato, valido nel giudizio di merito, non si estende al processo esecutivo, che è un procedimento autonomo. Poiché la società era legalmente inesistente, la procura originaria era inefficace per questa nuova fase. L'avvocato avrebbe dovuto ottenere un nuovo mandato dai soci, successori della società. Di conseguenza, l'azione è illegittima e l'avvocato viene condannato a pagare personalmente le spese legali, avendo agito senza un valido potere rappresentativo.
Continua »