Un creditore avviava esecuzioni immobiliari basandosi su una sentenza provvisoriamente esecutiva. I debitori ottenevano la sospensione dell'efficacia di tale sentenza in appello. Successivamente, i debitori presentavano ricorsi per ottenere la sospensione dell'esecuzione, limitandosi a chiedere solo la sospensione e non l'accertamento definitivo della mancanza del titolo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione accoglieva la sospensione e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di merito. Il creditore, per evitare l'estinzione della procedura, introduceva il giudizio di merito, contestando l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione presentata dai debitori. La Corte di Cassazione ha chiarito che il debitore può proporre opposizione all'esecuzione anche in caso di sospensione 'esterna' del titolo. Tuttavia, nel caso specifico, i debitori avevano chiesto solo la sospensione. La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di merito avesse errato nel concedere termini per un giudizio di merito su quella che era, in realtà, una mera istanza di sospensione. Le spese sono state compensate.
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