La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato avverso una sentenza di concordato in appello. Il motivo, basato sulla presunta omessa motivazione riguardo la quantificazione della pena, è stato ritenuto non valido. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o per una decisione difforme dall'accordo, e non per contestare elementi già concordati tra le parti, a meno che la pena non sia illegale.
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