Il Ricorrente, condannato in secondo grado per reati in materia di stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena stabilita a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, le parti rinunciano a far valere in Cassazione le contestazioni sulla misura della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale, ossia non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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