La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché basato su un vizio di motivazione. La decisione chiarisce che l'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limita severamente i motivi di impugnazione per questo tipo di sentenze, escludendo le censure sulla motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la rigidità dei presupposti per un valido ricorso patteggiamento.
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