Un imputato, condannato per ricettazione, ha presentato un'impugnazione alla Corte d'Appello, la quale l'ha dichiarata inammissibile per manifesta aspecificità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che un appello aspecifico si configura quando non si confronta con la totalità delle argomentazioni della sentenza di primo grado. Indicare tale omissione, secondo la Corte, non costituisce una valutazione di merito ma una corretta rilevazione di un vizio procedurale che giustifica l'inammissibilità.
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