La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3167/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello' (art. 599 bis c.p.p.). L'imputato lamentava la mancata valutazione di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che, una volta accettato il concordato, l'impugnazione è possibile solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pena difforme dall'accordo, e non per motivi di merito cui si è rinunciato.
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