Una società di costruzioni in crisi ha proposto un piano di concordato preventivo, qualificandolo come liquidatorio, dopo aver affittato la propria azienda a un terzo con l'impegno di cederla successivamente. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno invece riqualificato la procedura come concordato con continuità aziendale indiretta, dichiarandola inammissibile per la mancanza dei requisiti analitici di fattibilità e delle necessarie procedure competitive. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'affitto d'azienda anteriore alla domanda non esclude la continuità, ma impone il rispetto rigoroso delle tutele per i creditori previste dalla legge fallimentare. Di conseguenza, il ricorso della società è stato rigettato, confermandone il fallimento.
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