Un dipendente di un ente locale, assolto in sede penale per fatti connessi al servizio, ha richiesto il rimborso spese legali sostenute per la propria difesa. La Corte d'Appello aveva riconosciuto tale diritto basandosi esclusivamente sulla legge regionale siciliana, ritenendola prevalente rispetto al contratto collettivo nazionale. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che il CCNL richieda requisiti aggiuntivi, come l'assenza di conflitto di interessi e il gradimento del legale. La Cassazione, rilevando la mancanza di precedenti specifici e la complessità del rapporto tra norme regionali e contrattazione collettiva, ha rimesso la questione alla sezione semplice per un approfondimento nomofilattico.
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