Un professionista in pensione ha ottenuto nei primi gradi di giudizio la restituzione di oltre undicimila euro versati alla propria Cassa di Previdenza a titolo di contributo di solidarietà tra il 2006 e il 2009, ritenuto non dovuto. La Cassa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la restituzione e sostenendo la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, contrariamente alla decisione dei giudici di merito che avevano applicato la prescrizione decennale. La Sesta Sezione Civile, rilevando la complessità e l'importanza della questione sul termine di prescrizione applicabile, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una decisione semplificata. Con la presente ordinanza, la Corte ha rimesso la causa alla Quarta Sezione Civile per una trattazione approfondita.
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