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L. n. 335 del 1995

28 provvedimenti

Prescrizione dei contributi previdenziali: errore o dolo?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La richiesta è avvenuta oltre il termine di cinque anni. L'Istituto ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, rilevando che la Professionista aveva comunque dichiarato i propri redditi compilando il quadro per i regimi dei minimi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato la necessità di chiarire la rilevabilità d'ufficio della decorrenza del termine e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa di una decisione nomofilattica su questioni analoghe riguardanti la prescrizione dei contributi previdenziali.
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Definizione agevolata: si estingue la causa tra INPS e lavoratore
Un libero professionista contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi. Durante il giudizio di Cassazione, il lavoratore ha aderito alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-ter), pagando integralmente il debito contributivo e documentando l'avvenuta regolarizzazione. La Corte di Cassazione ha preso atto del pagamento e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, l'INPS non può più pretendere le somme originarie e il processo si chiude definitivamente senza che nessuna delle parti debba pagare le spese legali del giudizio all'altra, in quanto i costi vengono assorbiti dalla definizione agevolata stessa.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione riapre i giochi
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 2009 al 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, accolta nei gradi di merito. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'ente previdenziale per l'anno 2009. I giudici hanno stabilito che il differimento dei termini di pagamento previsto dai decreti ministeriali sposta in avanti la decorrenza della prescrizione contributi previdenziali. Tale proroga si applica a tutti i professionisti per i quali sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, per il 2009 la prescrizione non era ancora maturata al momento della richiesta di pagamento. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: la scadenza batte l’anno
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Lavoratore Autonomo il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2005 tramite un avviso di addebito. Il Lavoratore Autonomo ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo che il termine quinquennale fosse già decorso al momento della ricezione dell'atto interruttivo, avvenuta il 12 gennaio 2011. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del lavoratore. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre non genericamente dall'anno di produzione del reddito, ma dalle singole scadenze di pagamento fissate dalla legge. Poiché alcune rate scadevano nel corso del 2006, la richiesta di pagamento del gennaio 2011 è tempestiva per tali importi. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Contributo di solidarietà: scontro tra rimborso e prescrizione
La Pensionata, titolare di una pensione di reversibilità, ha ottenuto dal Tribunale e dalla Corte d'Appello la condanna dell'Ente Previdenziale alla restituzione del contributo di solidarietà versato tra il 2009 e il 2013. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la spettanza del rimborso e sostenendo che il diritto al rimborso fosse soggetto a prescrizione quinquennale anziché decennale. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza nomofilattica della questione relativa al termine di prescrizione applicabile, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla Quarta Sezione Civile per una decisione approfondita.
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Iscrizione Cassa geometri: contributi dovuti anche senza reddito
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un geometra contro la cartella di pagamento della Cassa Geometri per contributi non versati. Il professionista sosteneva di non dover pagare in quanto svolgeva attività di amministratore societario come lavoratore dipendente, senza percepire compensi professionali diretti. I giudici hanno invece chiarito che l'iscrizione all'albo professionale rende l'iscrizione Cassa geometri iscrizione obbligatoria, con il conseguente dovere di pagare la contribuzione minima. Questo obbligo sussiste anche se l'attività professionale viene svolta in modo occasionale o saltuario e persino in assenza di un reddito effettivo, poiché l'attività di amministrazione svolta comprendeva compiti tipici della professione come la progettazione e la direzione di lavori edili.
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Contributo di solidarietà: scontro sulla prescrizione in Cassazione
Un professionista in pensione ha ottenuto nei primi gradi di giudizio la restituzione di oltre undicimila euro versati alla propria Cassa di Previdenza a titolo di contributo di solidarietà tra il 2006 e il 2009, ritenuto non dovuto. La Cassa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la restituzione e sostenendo la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, contrariamente alla decisione dei giudici di merito che avevano applicato la prescrizione decennale. La Sesta Sezione Civile, rilevando la complessità e l'importanza della questione sul termine di prescrizione applicabile, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una decisione semplificata. Con la presente ordinanza, la Corte ha rimesso la causa alla Quarta Sezione Civile per una trattazione approfondita.
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Contributo di solidarietà: scontro sui tempi del rimborso
Un professionista in pensione ha chiesto alla propria Cassa di previdenza la restituzione delle somme versate a titolo di contributo di solidarietà per un totale di oltre dodicimila euro. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ordinando il rimborso e applicando il termine di prescrizione ordinario di dieci anni. La Cassa di previdenza ha proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la non dovutezza del contributo sia il termine di prescrizione applicato. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 5356 del 2022, non ha deciso la controversia ma ha rimesso la causa alla quarta sezione. I giudici hanno ritenuto che la questione sulla prescrizione del rimborso richieda una pronuncia di rilievo nomofilattico per garantire un'interpretazione uniforme della legge.
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Iscrizione alla Cassa previdenziale: obbligo anche senza reddito
Un geometra iscritto all'albo professionale si opponeva alla cartella esattoriale con cui la Cassa di previdenza dei geometri richiedeva i contributi per l'anno 2013. Il professionista sosteneva di non svolgere l'attività in modo continuo e di essere già iscritto all'INPS come artigiano edile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente a far scattare l'obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale e il pagamento dei contributi minimi. L'attività occasionale, l'assenza di reddito o la contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale non escludono tale obbligo, a meno che non si presenti una specifica autocertificazione di non esercizio dell'attività professionale secondo le regole della Cassa stessa. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Massimale pensionabile: INPS vince, la pensione non si ricalcola
Un lavoratore dello spettacolo aveva ottenuto il ricalcolo della pensione senza l'applicazione del vecchio tetto retributivo per i contributi versati dopo il 1993. I giudici di merito ritenevano che le riforme successive avessero cancellato questo limite. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il massimale pensionabile lavoratori spettacolo, previsto da una legge del 1971, non è mai stato abolito, neanche tacitamente. Pertanto, questo limite si applica ancora al calcolo della 'quota B' della pensione, riducendo l'importo dell'assegno. L'Ente Previdenziale vince la causa.
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Massimale pensionabile lavoratori spettacolo: la Cassazione lo conferma
Un lavoratore del settore spettacolo aveva chiesto il ricalcolo della sua pensione, sostenendo che il vecchio tetto retributivo non dovesse applicarsi alla parte di pensione maturata dopo il 1993 (la 'quota B'). I giudici di merito gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'Ente Previdenziale. La Corte ha stabilito che il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo è ancora in vigore e si applica anche alla 'quota B'. Secondo i giudici, le riforme successive non hanno cancellato (neppure tacitamente) questo limite, che resta un elemento fondamentale per garantire l'equilibrio del sistema previdenziale di categoria. Di conseguenza, l'Ente Previdenziale vince la causa.
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Massimale Pensionabile Spettacolo: la Cassazione dà ragione all’Ente
Un lavoratore dello spettacolo aveva ottenuto il ricalcolo della sua pensione senza l'applicazione del tetto massimo di retribuzione (il cosiddetto massimale pensionabile) per i contributi versati dopo il 1992. L'Ente Previdenziale ha contestato questa decisione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente, stabilendo un principio fondamentale: il vecchio limite, previsto da una legge del 1971, non è mai stato cancellato dalle riforme successive. Pertanto, il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo si applica anche alla parte di pensione maturata dopo il 1992. La sentenza precedente è stata annullata.
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Pensione Spettacolo: il vecchio massimale pensionabile resta valido
Un lavoratore dello spettacolo ha chiesto il ricalcolo della sua pensione, sostenendo che il tetto massimo sulla retribuzione (massimale pensionabile) introdotto nel 1971 non dovesse più applicarsi alla parte di pensione maturata dopo il 1992 (la 'quota B'). Secondo il lavoratore, le riforme successive lo avevano cancellato. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'INPS, stabilendo che il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo è ancora pienamente in vigore. La Corte ha chiarito che le leggi successive non hanno causato un'abrogazione tacita del vecchio limite, il quale resta un pilastro per garantire l'equilibrio del sistema previdenziale di categoria. Di conseguenza, il calcolo della pensione deve rispettare quel tetto.
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Contributo di solidarietà: la Cassa non può tassare la pensione
Un Professionista ha agito in giudizio contro la propria Cassa di Previdenza per contestare l'applicazione di un contributo di solidarietà sulla sua pensione. La Cassa aveva introdotto questa trattenuta nel 2019 per garantire l'equilibrio del proprio bilancio. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di tale prelievo. I giudici hanno stabilito che le Casse professionali, pur essendo enti privatizzati con autonomia gestionale, non possono imporre sacrifici economici sui trattamenti pensionistici già determinati. Tale potere spetta esclusivamente al legislatore nazionale. La sentenza ribadisce che ogni prelievo che non incide sui criteri di calcolo ma si configura come una tassa deve essere autorizzato da una legge statale. Di conseguenza, la Cassa deve restituire le somme trattenute indebitamente al pensionato.
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Contributo di solidarietà: rimborso possibile entro 10 anni
Un professionista in pensione ha contestato la legittimità di un contributo di solidarietà applicato dal proprio ente previdenziale sul trattamento pensionistico dopo il 2009. L'ente sosteneva che il diritto al rimborso fosse soggetto alla prescrizione breve di cinque anni. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre autonomamente prelievi forzosi su pensioni già liquidate, violando il principio del pro rata e la riserva di legge prevista dalla Costituzione. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine per richiedere la restituzione delle somme è quello ordinario di dieci anni. La trattenuta non è infatti una semplice voce del calcolo pensionistico, ma un prelievo patrimoniale illegittimo. Il pensionato vince la causa e ottiene il diritto alla restituzione delle somme trattenute indebitamente negli ultimi dieci anni.
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Contributo di solidarietà sulle pensioni: la Cassa perde
Un professionista in pensione ha contestato le trattenute effettuate dalla propria cassa di previdenza a titolo di contributo di solidarietà sulle pensioni. La Cassa sosteneva che tali prelievi fossero necessari per garantire l'equilibrio di bilancio dell'ente. La Corte di Cassazione ha stabilito che gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di imporre prelievi forzosi su trattamenti pensionistici già determinati. Tale potere spetta esclusivamente allo Stato tramite apposita legge. Di conseguenza, la Cassa deve restituire le somme indebitamente trattenute al pensionato, confermando l'illegittimità dei provvedimenti interni dell'ente che violano il principio del maturato.
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Contributo di solidarietà: la Cassa non può tagliare la pensione
Un professionista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sulla sua pensione da parte dell'ente previdenziale a titolo di contributo di solidarietà. L'ente sosteneva di poter agire in autonomia per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione. La Corte di Cassazione ha stabilito che gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di imporre prelievi forzosi sulle pensioni già maturate. Tale potere spetta esclusivamente al legislatore statale, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta. Di conseguenza, le trattenute operate tra il 2009 e il 2013 sono state dichiarate illegittime. L'ente deve restituire le somme indebitamente sottratte al pensionato, confermando che l'autonomia gestionale non permette di violare i diritti acquisiti dei pensionati senza una specifica norma di legge.
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Gestione separata: calcolo della prescrizione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro un professionista in merito alla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010. Mentre i giudici di merito avevano ritenuto il credito prescritto fissando la scadenza al 16 giugno 2011, la Suprema Corte ha chiarito che, per i soggetti sottoposti agli studi di settore, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2011 da un apposito D.P.C.M. Pertanto, la richiesta dell'ente previdenziale notificata il 4 luglio 2016 è risultata tempestiva, interrompendo correttamente il termine quinquennale.
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Gestione Separata: calcolo prescrizione contributi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS riguardante la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2009 da un libero professionista. Il punto centrale della decisione riguarda l'individuazione del termine iniziale per il calcolo della prescrizione quinquennale. Mentre i giudici di merito avevano fissato la scadenza al 16 giugno 2010, la Suprema Corte ha stabilito che, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'ente il 1 luglio 2015 è stata considerata tempestiva, impedendo l'estinzione del credito contributivo.
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Prescrizione contributiva: il calcolo dei termini
La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione contributiva per i debiti verso la Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva dei termini di pagamento, inclusi i differimenti previsti da decreti governativi. Nel caso analizzato, un professionista contestava la richiesta di contributi per l'anno 2010, ritenendoli prescritti. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il termine di versamento era stato prorogato al 6 luglio 2011. Poiché la notifica dell'ente previdenziale è avvenuta il 6 luglio 2016, il termine quinquennale non era ancora decorso. La decisione sottolinea che il giudice deve applicare d'ufficio le proroghe di legge nel calcolo dei termini.
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