La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che la qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente per dimostrare quella di socio occulto. Per poter applicare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di provare in modo concreto la qualità di socio in capo al soggetto accertato. In assenza di tale prova, l'accertamento basato sulla trasparenza è illegittimo.
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