La Corte di Cassazione esamina il caso di un creditore, ex dipendente, che tenta di pignorare un immobile inserito nel fondo patrimoniale del suo ex datore di lavoro. La Corte rigetta il ricorso, stabilendo che i beni del fondo sono impignorabili se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, come in questo caso un debito di natura professionale. La sentenza chiarisce che la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore può essere provata anche tramite presunzioni, basate sulla natura stessa del rapporto da cui è scaturito il credito.
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