Due gestori occulti di una società commerciale hanno progressivamente svuotato il patrimonio aziendale. Gli imputati hanno deviato beni, contratti e risorse economiche verso una nuova compagine sociale formalmente intestata a stretti familiari. Per mascherare il dissesto e sottrarsi alle responsabilità civili e penali, i gestori hanno nominato un prestanome come amministratore formale poche settimane prima del definitivo crac finanziario. Inoltre, gli imputati hanno occultato le scritture contabili, impedendo al curatore fallimentare la ricostruzione degli affari. I giudici di merito hanno condannato entrambi per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e societaria. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le condanne penali, dichiarando inammissibili i ricorsi difensivi. La decisione ribadisce che la bancarotta dell'amministratore di fatto sussiste a prescindere da nomine formali quando emerge il ruolo di reale dominus della gestione aziendale.
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