Un dipendente aziendale con mansioni di magazziniere, nominato amministratore formale per motivi familiari, è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a causa dell'omessa e irregolare tenuta delle scritture contabili. L'imputato ha ricorso in Cassazione evidenziando il proprio ruolo di mero prestanome privo di qualsiasi ingerenza gestionale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per affermare la responsabilità penale del prestanome in assenza di condotte distrattive del patrimonio, occorre la prova concreta del dolo specifico di recare danno ai creditori, non potendosi presumere la colpevolezza dalla sola carica formale rivestita.
Continua »