Un gruppo di aziende agricole ha impugnato le cartelle di pagamento per il prelievo supplementare quote latte emesse dall'ente statale per le erogazioni in agricoltura. I produttori lamentavano la mancata indicazione dei responsabili del procedimento e l'illegittimità dei criteri di calcolo nazionali rispetto al diritto europeo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle aziende. I giudici hanno chiarito che l'ente impositore è l'unico responsabile dell'intero procedimento di riscossione, rendendo superflua l'indicazione di referenti diversi per la notifica. Inoltre, l'incompatibilità dei criteri nazionali con le norme europee non cancella il debito dei produttori, ma impone solo un ricalcolo. Tuttavia, i ricorrenti non possono accedere al ricalcolo agevolato poiché hanno esteso il contenzioso alle cartelle di pagamento, situazione esclusa dalla legge. Le aziende agricole perdono la causa e devono pagare le spese.
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