Un ex dipendente pubblico, destituito dopo una condanna penale per reati contro l'ente e condannato a risarcire il danno erariale, viene riammesso in servizio anni dopo. Al momento del pensionamento, richiede il pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS). L'ente pubblico oppone in compensazione il proprio maggior credito derivante dalla condanna contabile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità della compensazione impropria. Poiché la riammissione in servizio ha ripristinato l'originario e unico rapporto di lavoro, i debiti e crediti reciproci derivano dalla stessa fonte. Di conseguenza, opera la compensazione impropria (o atecnica), che consente l'elisione automatica delle rispettive partite di dare e avere fino a concorrenza, senza i limiti previsti per la compensazione ordinaria. Il lavoratore perde la causa e non incassa il TFS.
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