Una società agricola riceveva sanzioni per presunte irregolarità nella registrazione dei prelievi di latte nel sistema SIAN. Nonostante il pagamento in misura ridotta effettuato dalla società, la Regione emetteva ordinanze-ingiunzioni ritenendo che il pagamento non avesse estinto le violazioni. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la questione giungeva in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, la Regione revocava i provvedimenti sanzionatori in autotutela, recependo un nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente. La Suprema Corte ha dunque dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione della causa. La decisione ha comportato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti coinvolte.
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