La Corte d'Appello di Torino ha concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado, accogliendo l'istanza di un debitore che rischiava il pignoramento della sua unica abitazione. La decisione si fonda esclusivamente sulla valutazione del 'pregiudizio grave e irreparabile' (periculum in mora), identificato nella perdita della prima casa, bene non fungibile e collegato a diritti fondamentali della persona. La Corte ha ritenuto questo danno, concreto e imminente, prevalente sull'interesse economico del creditore, anche a prescindere da una valutazione sulla probabile fondatezza dell'appello.
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