Il Locatore ha intimato lo sfratto per morosità al Conduttore per il mancato pagamento dei canoni. Il Conduttore si è opposto eccependo la presenza di gravi difformità edilizie che impedivano il rilascio delle autorizzazioni commerciali per l'attività di parrucchiere, chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni per vizi della cosa locata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Locatore, confermando la risoluzione del contratto a suo carico. La Corte ha stabilito che la mancata corrispondenza dell'immobile alla planimetria catastale costituisce un grave inadempimento del locatore, in quanto impedisce l'uso pattuito del bene. Inoltre, la domanda riconvenzionale del conduttore, formulata nella fase sommaria e precisata nella memoria integrativa, è pienamente ammissibile senza necessità di chiedere un nuovo rinvio d'udienza.
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