La Società Fornitrice ha richiesto all'Ente Sanitario il pagamento per i servizi di gestione archivi svolti dopo la scadenza del contratto. Durante la causa, la società è fallita e la curatela è subentrata nel processo. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha escluso che un accordo transattivo avesse chiuso la lite. Successivamente, con sentenza definitiva, ha condannato l'Ente Sanitario al pagamento di oltre 418.000 euro. L'Ente Sanitario ha impugnato solo la sentenza definitiva. La Corte d'Appello ha invece ritenuto valida la transazione, dichiarando estinta la causa. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che sulla validità della transazione si era formato il giudicato interno. Poiché l'Ente Sanitario non aveva impugnato la sentenza non definitiva né formulato riserva d'appello, non poteva più contestare quel punto. Vince la Società Fornitrice.
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