Un fratello ha citato in giudizio l'altro per procedere alla divisione dell'eredità paterna, chiedendo la collazione delle donazioni ricevute in vita dal convenuto, tra cui immobili, somme di denaro su conti cointestati e un'imbarcazione. Il convenuto si è opposto, lamentando la genericità della domanda e chiedendo a sua volta di conteggiare presunte donazioni ricevute dall'attore. La Corte d'Appello ha confermato l'obbligo di collazione a carico del convenuto, dichiarando inammissibili le sue contestazioni tardive e generiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del convenuto, confermando che la collazione delle donazioni opera automaticamente con l'apertura della successione e che la domanda di divisione ereditaria include implicitamente tale obbligo, senza necessità di formule sacramentali o indicazioni iper-dettagliate sin dall'inizio.
Continua »