Un contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria sulla richiesta di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992, in seguito al sisma che colpì la Sicilia nel 1990. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che la residenza in uno dei Comuni ufficialmente danneggiati costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di impugnazione del silenzio rifiuto, l'Amministrazione può difendersi "a tutto campo" anche in appello, eccependo la mancanza dei requisiti oggettivi senza incorrere in preclusioni processuali. Poiché il Comune di residenza del contribuente non rientrava nell'elenco ministeriale dei territori colpiti, il diritto al rimborso è stato definitivamente negato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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