La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Imputato condannato per una contravvenzione (guida senza patente). L'Imputato contestava la mancata applicazione retroattiva della più favorevole riduzione pena rito abbreviato, passata da un terzo a metà per le contravvenzioni con la L. 103/2017. La Cassazione, richiamando un principio delle Sezioni Unite, ha stabilito che l'erronea applicazione della diminuente, se non eccepita in appello, non può essere sollevata in Cassazione. Poiché la questione non era stata dedotta in appello, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'Imputato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende.
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