Tre comproprietarie hanno chiesto il risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo di alcuni terreni di loro proprietà, utilizzati da un Comune per realizzare una pista ciclabile senza alcun provvedimento formale. Il Comune ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, sostenendo di aver avviato un procedimento di acquisizione sanante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle proprietarie, confermando che la causa risarcitoria spetta al Tribunale ordinario e non alla Corte d'appello in unico grado. Quest'ultima è infatti competente solo per le opposizioni alla stima delle indennità di esproprio legittimo, mentre la semplice occupazione di fatto senza titolo, in assenza di un formale provvedimento amministrativo di esproprio, rientra nella competenza risarcitoria generale del Tribunale.
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