Un assistente tecnico della scuola, appartenente al personale ATA, ha contestato la durata dei suoi contratti a termine per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. L'amministrazione aveva fissato la scadenza al 30 giugno anziché al 31 agosto. Il lavoratore ha richiesto il riconoscimento del diritto alle supplenze annuali, poiché i posti occupati erano vacanti nell'organico di diritto. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda perché l'assunzione era avvenuta tramite graduatorie d'istituto e non permanenti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che la natura del posto (vacante e disponibile entro il 31 dicembre) determina la durata annuale del contratto, a prescindere dalla graduatoria utilizzata per il reclutamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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