Il Lavoratore, inquadrato come quadro direttivo presso un'azienda di riscossione, ha chiesto il riconoscimento della qualifica dirigenziale o, in subordine, del quarto livello di quadro direttivo. Ha sostenuto che le sue mansioni di responsabile del settore legale e delle procedure esecutive comportassero responsabilità apicali. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che le sue mansioni rientravano nelle specializzazioni tipiche del quadro direttivo, mancando di quella gestione generale e strategica che caratterizza la qualifica dirigenziale. Inoltre, per il livello superiore, il dipendente non coordinava il numero minimo di addetti previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando che la qualifica dirigenziale richiede un'autonomia decisionale assoluta e poteri di indirizzo generale, non riscontrabili in un ambito circoscritto di competenze.
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