Una lavoratrice del personale ATA si è vista decurtare il punteggio relativo a anni di servizio nelle graduatorie di istituto. Ne è nato un conflitto su quale giudice dovesse decidere: quello Ordinario o quello Amministrativo (TAR). La Corte di Cassazione ha risolto la questione sulla giurisdizione delle graduatorie ATA, stabilendo che la competenza spetta al Giudice Ordinario. La formazione di tali elenchi, infatti, non è una procedura concorsuale basata su valutazioni discrezionali, ma un'attività vincolata di calcolo del punteggio. Il lavoratore fa quindi valere un proprio diritto soggettivo al corretto posizionamento, che deve essere tutelato in sede civile.
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