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Platea Dei Licenziabili

27 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'insieme dei lavoratori tra i quali il datore di lavoro deve scegliere chi licenziare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se la sede è unica
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a un dipendente. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali. I giudici hanno accertato che le competenze del lavoratore erano fungibili con quelle dei colleghi di altre sedi e che il passaggio ad altri settori non richiedeva una formazione complessa. La Suprema Corte ha chiarito che l'illegittima limitazione della platea dei licenziabili costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, ha confermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo il ricorso dell'Azienda e condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: sede singola ma confronto nazionale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta del personale da mandare a casa a una sola sede, senza giustificare adeguatamente tale restrizione nella comunicazione iniziale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive indicate sin da subito. La violazione di questa regola comporta l'applicazione della tutela reintegratoria.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo a Il Lavoratore escludendolo dal confronto con i colleghi di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da licenziare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche esigenze tecniche o organizzative comunicate tempestivamente ai sindacati. La semplice distanza geografica o i costi di un eventuale trasferimento non giustificano la limitazione della platea a una singola sede. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso dell'Azienda è stato rigettato, confermando il diritto del dipendente a riprendere il proprio posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo il taglio di una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente della sede di L'Aquila. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione organizzativa. I giudici hanno accertato che i dipendenti di L'Aquila possedevano competenze del tutto comparabili e fungibili con quelle dei colleghi di altre sedi. Di conseguenza, la limitazione territoriale della platea dei licenziabili ha violato i criteri di scelta previsti dalla legge. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, stabilendo che la violazione dei criteri di scelta comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena e non della semplice indennità monetaria.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli limitati a una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione tecnica. I giudici hanno accertato che le professionalità del lavoratore erano del tutto simili e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi. La limitazione geografica della platea dei lavoratori, motivata solo dal risparmio sui costi di trasferimento, viola i criteri di scelta previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e di risarcirgli i danni subiti.
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Licenziamento collettivo: no a limiti geografici arbitrari
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di ristrutturazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, stabilendo che la platea dei lavoratori comparabili non può essere ristretta arbitrariamente senza motivazioni dettagliate nella comunicazione iniziale. Di conseguenza, il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare il dipendente e a risarcirgli i danni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per violazione dei criteri di scelta.
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Licenziamento collettivo: la Cassazione ordina la reintegra
Un'azienda ha avviato un licenziamento collettivo per ristrutturazione, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Un dipendente ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno chiarito che, se la riorganizzazione coinvolge tutta l'azienda, la selezione dei lavoratori non può essere limitata arbitrariamente a singole sedi senza motivi oggettivi comunicati ai sindacati. Di conseguenza, la Corte ha confermato il diritto del lavoratore a essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento, respingendo definitivamente il ricorso dell'azienda.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la platea dei lavoratori da confrontare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche e organizzative indicate fin dall'inizio. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli i danni.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha avviato un licenziamento collettivo riducendo il personale solo in alcune sedi, escludendo il resto del complesso aziendale senza giustificare tale scelta nella comunicazione iniziale ai sindacati. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale. Limitare la scelta a singole sedi senza motivazione viola i criteri di scelta e comporta la reintegrazione dei dipendenti, poiché si tratta di una violazione sostanziale e non di un semplice vizio formale della procedura.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la selezione dei dipendenti deve coinvolgere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche che giustifichino una limitazione locale, da indicare subito ai sindacati. La violazione di questa regola equivale a una violazione dei criteri di scelta, che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso dell'azienda, confermando la vittoria del lavoratore e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: reintegra se manca la trasparenza
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un lavoratore. L'azienda aveva limitato la scelta dei dipendenti da licenziare solo ad alcune sedi, senza motivare tale scelta nella comunicazione iniziale di avvio della procedura, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intero complesso aziendale. I giudici hanno chiarito che limitare la platea dei lavoratori senza una specifica e provata giustificazione tecnica costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, escludendo che la differenza di tutele rispetto ai licenziamenti individuali sia incostituzionale.
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Licenziamento collettivo: la sede locale non salva l’azienda
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, invece di considerare l'intero complesso aziendale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo poiché l'azienda non ha motivato adeguatamente, nella comunicazione iniziale, le ragioni tecnico-produttive che giustificavano tale limitazione geografica. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni perse nel frattempo. La Corte ha chiarito che la violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria piena e non una semplice indennità economica.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra contro i tagli mirati
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali. Tuttavia, nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati, l'azienda non ha spiegato i motivi di questa limitazione geografica, facendo riferimento solo a una generica ristrutturazione nazionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. La limitazione ingiustificata della platea dei lavoratori costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo la richiesta dell'azienda di applicare una semplice indennità monetaria.
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Licenziamento collettivo: no ai limiti geografici per l’azienda
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di un dipendente, avvenuto nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi, escludendo l'intero complesso aziendale senza una valida giustificazione. I giudici hanno stabilito che la distanza geografica tra le sedi e i possibili costi di trasferimento non giustificano la limitazione della platea dei lavoratori da confrontare. Trattandosi di una violazione sostanziale dei criteri di scelta, e non di un semplice vizio di forma, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria, ovvero il diritto a riprendere il proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento. Il ricorso dell'Azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: sede limitata, reintegra del lavoratore
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare solo a quelli di alcune sedi. Secondo i giudici, i corretti licenziamento collettivo criteri di scelta impongono di considerare tutti i dipendenti con mansioni simili presenti nell'intero complesso aziendale. Restringere la 'platea' senza una valida e specifica ragione tecnica è una violazione sostanziale della procedura. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, confermando che la scelta non può essere arbitrariamente limitata a livello geografico.
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Licenziamento collettivo: no alla platea limitata, vince il lavoratore
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul licenziamento collettivo e la platea dei dipendenti da considerare. Un'azienda non può limitare la selezione dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede o reparto, ma deve, di regola, estenderla a tutto il 'complesso aziendale'. Restringere la platea è possibile solo se l'azienda fornisce motivazioni oggettive e specifiche legate a esigenze tecnico-produttive che rendono non fungibili i lavoratori di sedi diverse. In caso contrario, come nella vicenda analizzata, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'Azienda, confermando la vittoria del Lavoratore.
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Licenziamento collettivo: reintegro se la scelta è limitata a una sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento nell'ambito di una procedura collettiva. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera struttura nazionale. Questa decisione costituisce una violazione dei criteri di scelta del licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che, in assenza di specifiche e comprovate ragioni tecnico-produttive, la platea dei lavoratori da confrontare deve estendersi a tutto il 'complesso aziendale'. La violazione non è meramente formale ma sostanziale, comportando l'annullamento del licenziamento e il diritto del Lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea aziendale è limitata
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento avvenuto durante una procedura di riduzione del personale. L'Azienda aveva limitato la selezione dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi, senza una valida giustificazione. Secondo i giudici, il corretto perimetro di riferimento è l'intero complesso dei dipendenti. La violazione di questo principio ha reso errata la definizione del **Licenziamento collettivo platea aziendale**. L'errata applicazione dei criteri di scelta ha comportato la violazione delle regole procedurali, determinando l'annullamento del licenziamento e il diritto del Lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: sede limitata, reintegra assicurata
Una lavoratrice viene licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'azienda, però, aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare a una sola sede territoriale, senza spiegare le ragioni di tale scelta nella comunicazione iniziale ai sindacati. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento. Il principio stabilito è che la platea dei lavoratori tra cui scegliere deve riguardare l'intero complesso aziendale. Una limitazione è possibile solo se sorretta da specifiche esigenze tecnico-produttive, che devono essere chiaramente motivate fin dall'inizio della procedura. In mancanza di questa motivazione, il licenziamento è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo illegittimo: reintegra per scelta parziale
Una nota società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo illegittimo limitando la scelta dei dipendenti da esuberare a singole sedi territoriali, senza giustificare tale restrizione geografica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che la comunicazione di avvio della procedura non conteneva criteri chiari per circoscrivere la platea dei licenziabili. L'azienda non ha fornito prove sulla infungibilità dei lavoratori coinvolti né sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano il trasferimento in altre unità. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta ha determinato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso aziendale, ribadendo che la selezione deve riguardare l'intero complesso aziendale, salvo motivazioni specifiche e documentate che permettano un controllo sindacale effettivo.
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