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Platea Dei Dipendenti

16 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'insieme dei lavoratori che, per mansioni e profili, devono essere presi in considerazione dall'azienda per l'applicazione dei criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) al fine di individuare chi licenziare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato
La Corte di Cassazione conferma che un licenziamento collettivo è illegittimo se l'azienda limita la platea dei lavoratori a una sola sede, senza confrontare i profili professionali fungibili presenti in altre unità produttive. Tale violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta territoriale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8750/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei dipendenti a una sola sede, senza fornire adeguate ragioni tecnico-produttive. La Corte ha stabilito che la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire, di norma, considerando l'intero complesso aziendale e che la violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava un licenziamento collettivo limitandolo a una sola sede. Un lavoratore impugnava il recesso. La Cassazione ha confermato l'illegittimità, chiarendo che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da considerare deve includere l'intero complesso aziendale, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive. La sola distanza geografica non è una giustificazione valida.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato a 1 sede
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui la società aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede interessata dalla riorganizzazione. Secondo la Corte, in assenza di comprovate e oggettive ragioni tecnico-produttive che impediscano la comparazione, la scelta deve estendersi a tutti i dipendenti con profili professionali fungibili nell'intera azienda. La violazione di questo principio comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4958/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica. Secondo la Corte, in presenza di professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale globale, a meno che non sussistano oggettive e comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino una scelta diversa. La motivazione generica basata sulla sola dislocazione geografica è stata ritenuta insufficiente, portando alla reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti e criteri di scelta
Una società tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitandolo ingiustamente a una singola filiale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, stabilendo che la selezione dei lavoratori deve includere tutte le sedi aziendali se esistono professionalità comparabili. Questa violazione dei criteri di scelta giustifica la reintegra del dipendente. L'ordinanza sottolinea come nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori non possa essere ristretta su base puramente geografica.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3260/2024, ha respinto il ricorso di una società che, in una procedura di licenziamento collettivo, aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a una sola delle sue sedi. La Corte ha ribadito che, in assenza di comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che rendano i lavoratori non fungibili, la comparazione deve avvenire su tutta la platea aziendale di dipendenti con mansioni simili. La limitazione territoriale unilaterale costituisce una violazione dei criteri di scelta, comportando l'applicazione della tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3258/2024, ha respinto il ricorso di un'azienda, confermando l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori da considerare per la scelta non può essere limitata a una singola sede geografica senza valide ragioni tecnico-produttive, anche in presenza di altre sedi distanti. La violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza dimostrare l'infungibilità delle mansioni con il personale di altre sedi. La violazione dei criteri di scelta comporta il diritto alla reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea è limitata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1970/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede oggetto di chiusura, ignorando la presenza di professionalità fungibili in altre unità produttive. Tale limitazione costituisce una violazione dei criteri di scelta legali e comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Platea licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1959/2024, ha stabilito che in un licenziamento collettivo per chiusura di una sede, l'azienda non può limitare la platea dei lavoratori da licenziare solo a quelli della filiale interessata. Se esistono professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale. La violazione di questo principio rende il licenziamento illegittimo e comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta illegittimi
Una società di telecomunicazioni ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei lavoratori a una sola sede aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il licenziamento illegittimo. La motivazione risiede nel fatto che l'azienda non ha fornito prove concrete e specifiche sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano di considerare i lavoratori dell'intera azienda, violando così i corretti criteri di scelta. Di conseguenza, è stata ordinata la reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: pool di lavoratori limitato
Una società di consulenza tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti alla sola sede di una città, escludendo personale con professionalità comparabili di altre sedi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1844/2024, ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del licenziamento. È stato ribadito il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che giustifichino una limitazione, onere probatorio non assolto dall'azienda. Di conseguenza, è stata confermata la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Licenziamento collettivo: illegittimo senza confronto
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza confrontare le loro professionalità con quelle dei colleghi di altre sedi. Secondo la Corte, in assenza di comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino tale limitazione, la comparazione deve avvenire a livello aziendale complessivo per garantire una corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso dell'azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: obbligo di confronto aziendale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società tecnologica, confermando l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: in caso di chiusura di una sede, la platea dei lavoratori da includere nei criteri di scelta non può essere limitata ai soli dipendenti di quella sede, ma deve estendersi a tutta l'azienda, a meno che non sussistano comprovate e specifiche ragioni tecnico-produttive. La distanza geografica tra le sedi non è, di per sé, una giustificazione sufficiente.
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