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Legge n. 604 del 1966, art. 3

25 provvedimenti

Obbligo di repêchage: la Cassazione conferma reintegro
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31419/2023, ha respinto il ricorso di un'azienda di trasporti confermando l'illegittimità del licenziamento di un dipendente. La Corte ha stabilito che la mancata prova dell'impossibilità di ricollocamento (violazione dell'obbligo di repêchage) costituisce un'insussistenza del fatto e comporta la tutela reintegratoria, non un semplice indennizzo, anche a seguito degli interventi della Corte Costituzionale.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato
La Corte di Cassazione conferma che un licenziamento collettivo è illegittimo se l'azienda limita la platea dei lavoratori a una sola sede, senza confrontare i profili professionali fungibili presenti in altre unità produttive. Tale violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Trasferimento illegittimo: il giudicato esterno decide
Una lavoratrice contesta il trasferimento da una sede all'altra, giustificato dall'azienda con ragioni organizzative. La Corte di Cassazione ha dichiarato il trasferimento illegittimo applicando il principio del "giudicato esterno": una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti, riguardante il licenziamento della dipendente, aveva già accertato l'illegittimità dello stesso trasferimento. Questa decisione è diventata vincolante, portando all'annullamento della sentenza d'appello e al rinvio del caso per una nuova valutazione basata su questo punto fermo.
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Licenziamento motivo oggettivo: prova generica e onere
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18072/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società di vigilanza, confermando l'illegittimità di un licenziamento per motivo oggettivo. La Corte ha stabilito che le allegazioni generiche del datore di lavoro sulla 'scarsità di commesse' non sono sufficienti a soddisfare l'onere della prova. L'azienda non ha specificato quali contratti fossero stati persi né ha dimostrato il nesso causale tra la presunta crisi e la soppressione del posto di lavoro, rendendo il recesso ingiustificato.
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Giustificato motivo oggettivo: quando è legittimo
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, basato su una riorganizzazione aziendale che ha reso superflua la posizione di un quadro. La Corte ha ritenuto che la motivazione del recesso fosse complessa, includendo sia la nuova strategia di mercato sia le difficoltà economiche dell'azienda, e che l'onere della prova del repêchage fosse stato assolto.
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Licenziamento disciplinare: la Cassazione decide
Una cassiera di banca viene licenziata per gravi irregolarità in operazioni bancarie, incluse violazioni della normativa antiriciclaggio e transazioni non autorizzate su conti di clienti. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, respingendo il ricorso della lavoratrice. La Corte ha chiarito che i principi di tempestività e specificità della contestazione sono stati rispettati, dato il tempo necessario per le indagini, e ha ribadito la propria impossibilità di riesaminare i fatti già accertati dai tribunali di merito.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8815/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, di norma, la comparazione deve avvenire sull'intero 'complesso aziendale' e che la distanza geografica non è una giustificazione sufficiente per restringere l'ambito di scelta. Tale violazione dei criteri di scelta è considerata un vizio sostanziale, che comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici e reintegra
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica. Secondo la Corte, senza specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi a tutto il complesso aziendale. La violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta territoriale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8750/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei dipendenti a una sola sede, senza fornire adeguate ragioni tecnico-produttive. La Corte ha stabilito che la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire, di norma, considerando l'intero complesso aziendale e che la violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava un licenziamento collettivo limitandolo a una sola sede. Un lavoratore impugnava il recesso. La Cassazione ha confermato l'illegittimità, chiarendo che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da considerare deve includere l'intero complesso aziendale, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive. La sola distanza geografica non è una giustificazione valida.
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Licenziamento giusta causa: condotta reiterata
Un operatore di sportello è stato licenziato per aver compiuto gravi e ripetute violazioni procedurali nel negoziare assegni. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, dichiarando inammissibile il ricorso del lavoratore. Secondo la Corte, la reiterazione delle condotte illecite integra un 'modus operandi' che rompe irrimediabilmente il vincolo di fiducia, rendendo irrilevante la prova di un danno economico effettivo per l'azienda.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici e scelta
Una società ha effettuato un licenziamento collettivo considerando solo i dipendenti di una sede specifica. I tribunali hanno dichiarato il licenziamento illegittimo, poiché l'azienda non ha giustificato la mancata inclusione di personale con professionalità simili di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori non può essere limitata geograficamente senza valide e oggettive ragioni tecnico-produttive, confermando la reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava una procedura di licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti a una sola delle sue filiali. Un lavoratore licenziato ha impugnato la decisione, ottenendo ragione in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo, poiché la platea dei lavoratori da considerare per la scelta deve includere tutti i dipendenti con professionalità comparabili e fungibili presenti nell'intera azienda, non solo nella sede interessata dalla riduzione di personale. La Corte ha ribadito che la violazione di questo criterio di scelta comporta l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento giusta causa: Igiene e Sicurezza
La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un chef a seguito di gravi irregolarità igienico-sanitarie, come il congelamento abusivo e la detenzione di alimenti scaduti, scoperte durante un'ispezione. La Corte ha stabilito che la potenziale pericolosità per la salute pubblica e la rilevanza penale della condotta giustificano la massima sanzione espulsiva, anche se il contratto collettivo di settore prevedesse sanzioni conservative per infrazioni legate all'igiene. La gravità del comportamento, che lede un bene primario come la salute, supera le previsioni contrattuali e rompe irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il datore di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3260/2024, ha respinto il ricorso di una società che, in una procedura di licenziamento collettivo, aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a una sola delle sue sedi. La Corte ha ribadito che, in assenza di comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che rendano i lavoratori non fungibili, la comparazione deve avvenire su tutta la platea aziendale di dipendenti con mansioni simili. La limitazione territoriale unilaterale costituisce una violazione dei criteri di scelta, comportando l'applicazione della tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Obbligo di repêchage: onere della prova sul datore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2739/2024, ha accolto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito dell'automazione delle sue mansioni di centralinista. La Corte ha ribadito che l'obbligo di repêchage impone al datore di lavoro l'onere esclusivo di provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente, anche in mansioni inferiori, senza che sul lavoratore gravi alcun onere di indicare possibili posti alternativi. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata con rinvio.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea è limitata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1970/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede oggetto di chiusura, ignorando la presenza di professionalità fungibili in altre unità produttive. Tale limitazione costituisce una violazione dei criteri di scelta legali e comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Platea licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1959/2024, ha stabilito che in un licenziamento collettivo per chiusura di una sede, l'azienda non può limitare la platea dei lavoratori da licenziare solo a quelli della filiale interessata. Se esistono professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale. La violazione di questo principio rende il licenziamento illegittimo e comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: l’intera azienda va inclusa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1948/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da selezionare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La distanza geografica e i costi di trasferimento non sono, di per sé, ragioni sufficienti a derogare a questo principio, configurando una violazione sostanziale dei criteri di scelta che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1803/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che la scelta deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecnico-produttive oggettive e specifiche, che l'azienda ha l'onere di provare. La violazione di questo principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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