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Legge n. 604 del 1966, art. 3

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25 provvedimenti

Licenziamento collettivo: pool di lavoratori limitato
Una società di consulenza tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti alla sola sede di una città, escludendo personale con professionalità comparabili di altre sedi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1844/2024, ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del licenziamento. È stato ribadito il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che giustifichino una limitazione, onere probatorio non assolto dall'azienda. Di conseguenza, è stata confermata la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Licenziamento collettivo: illegittimo senza confronto
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza confrontare le loro professionalità con quelle dei colleghi di altre sedi. Secondo la Corte, in assenza di comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino tale limitazione, la comparazione deve avvenire a livello aziendale complessivo per garantire una corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso dell'azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: obbligo di scelta nazionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede produttiva. La Corte ha ribadito che la platea di comparazione deve estendersi a tutti i lavoratori con professionalità simili nell'intera organizzazione aziendale, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, confermando il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro.
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Sanzioni conservative: contratto collettivo vince
Un lavoratore viene licenziato per un comportamento ritenuto poco collaborativo. La Corte di Cassazione annulla la decisione, stabilendo che il giudice deve prima verificare se il contratto collettivo preveda delle sanzioni conservative per quella specifica condotta. In tal caso, il licenziamento è escluso. La sentenza sottolinea la prevalenza delle previsioni contrattuali sulla valutazione di proporzionalità del giudice, rafforzando il ruolo dell'autonomia collettiva.
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