L'Acquirente di un immobile commerciale all'asta ha intimato lo sfratto all'Inquilino, sostenendo che il contratto fosse scaduto perché il giudice dell'esecuzione non ne aveva autorizzato il rinnovo. L'Inquilino ha preteso l'indennità di avviamento commerciale. La Cassazione ha stabilito che, anche se la locazione cessa per mancata autorizzazione del giudice in un immobile pignorato, l'Inquilino ha comunque diritto all'indennità di avviamento commerciale. Di conseguenza, finché il proprietario non paga o offre tale indennità, l'Inquilino non è considerato in ritardo colpevole e deve pagare solo il canone normale, senza risarcire alcun maggior danno. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso solo per far decidere al giudice d'appello sulla richiesta di pagamento dei canoni arretrati fino alla riconsegna, rimasta precedentemente senza risposta.
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