Un istituto di credito avviava un pignoramento immobiliare contro un debitore inadempiente. Il debitore si opponeva sostenendo che la notifica del pignoramento fosse inesistente, poiché eseguita presso la Casa Comunale, luogo indicato come elezione di domicilio nel mutuo. La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione ritenendo nulla tale clausola. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'accordo contrattuale rimane pienamente valido ed efficace per tutte le fasi della procedura esecutiva. Di conseguenza, la notifica effettuata presso il domicilio eletto, anche se coincide con la Casa Comunale, è del tutto regolare. La Suprema Corte ha quindi rigettato l'opposizione del debitore, confermando la validità del pignoramento promosso dalla banca.
Continua »