La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32690/2023, ha ribadito un principio cruciale in materia di competenza territoriale inderogabile nelle controversie di lavoro. Una società di buoni pasto aveva contestato la competenza del Tribunale di Napoli, in favore di quello di Roma come da clausola contrattuale, in una causa promossa da un collaboratore che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di agenzia. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la competenza si determina sulla base della domanda dell'attore. Solo se tale domanda risultasse palesemente fittizia o pretestuosa, il giudice potrebbe discostarsene. In questo caso, non essendo stata ravvisata una pretestuosità evidente, la competenza del foro del lavoro è stata confermata, rendendo nulla la clausola contrattuale derogatoria.
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